Confedilizia: "Eliminare Tasi per gli inquilini penalizza affitti e proprietari"

A fronte del recente annuncio del ministro Padoan relativo all’intenzione manifestata dal Governo di eliminare la Tasi sull’abitazione principale, anche per i detentori degli immobili, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha definito la misura inaccettabile se non completata con altri approfondimenti. Lo stesso presidente ha spiegato che, in assenza di ulteriori specificazioni, l’eliminazione della Tasi sull’abitazione principale anche per i detentori degli immobili si risolverebbe in un aumento di imposizione sui proprietari che affittano. In caso di locazione, infatti, "la Tasi - ha affermato Spaziani Testa - è a carico sia del proprietario-locatore (fra il 70 e il 90 per cento, secondo quanto stabilito dal singolo Comune) sia dell’inquilino (il restante 10-30 per cento). Perché l’imposta non venga tolta agli inquilini per spostarla sui proprietari-locatori, è quindi necessario che non ci si limiti ad eliminare la quota a carico dei detentori, ma si provveda altresì a ridurre in via generale il tributo per gli immobili locati".  Dello stesso avviso è pure Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Catanzaro, per il quale "il Governo dovrà chiarire che la Tasi non verrà caricata sulle spalle dei soli proprietari, altrimenti si tratterà di una tassa in meno per alcuni e una in più per altri. Inoltre, con riguardo alla situazione di Catanzaro, l’eventuale abolizione della Tasi limitata alla quota corrisposta dai detentori sarà destinata a comprimere ulteriormente il mercato delle locazioni che è già in crisi. È inoltre necessario affrontare il problema della tassazione degli affitti, che rappresentano un volano di sviluppo per l’economia, e svolgono in molti casi una funzione sociale, ma che sono stati particolarmente penalizzati con l’introduzione di IMU e Tasi". 

 

Catanzaro, Imu e Tasi: informazioni complete sul sito del Comune

Martedì 16 giugno scade il termine del pagamento delle imposte comunali Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa servizi indivisibili).
A tal fine, il settore Servizi finanziari-tributi di Palazzo De Nobili ha reso note tutte le informazioni utili per i contribuenti che è possibile visualizzare, nella loro integralità, sul sito www.comunecatanzaro.it.
L’Imu non è dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie):
A) dell’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
B) dell’ unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze;
C) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
D) della casa coniugale assegnata al coniuge, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) dell’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo di Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
F) dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L.n.557/93;
G) dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
H) dell’unità immobiliare, non classificata nelle categorie A/1,A/8,A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;
I) dell’ unità immobiliare, una ed una sola, posseduta (proprietà o usufrutto) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
L’Imu è dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie):
A) dell’abitazione principale categoria catastale A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze, a cui spetta una detrazione di € 200,00. La detrazione è rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione ed al numero dei soggetti passivi residenti.
B) degli altri fabbricati;
C) dell’aree edificabili;
D) dei terreni agricoli.
Per i Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola, spetta, dall’imposta dovuta determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis,D.L.201/2011, una detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza del suo ammontare (D.L. n.4/2015)in Legge –34/2015).
La Tasi è dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie):
degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, già assoggettate ad aliquota IMU del 6 ‰;
delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dell’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze, già assoggettate ad aliquota IMU del 6‰ non devono pagare la TASI.
Le unità immobiliari diverse delle abitazioni principali e le aree edificabili, già assoggettate ad aliquota IMU del 10,6‰, non devono pagare la TASI.

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