Canone Rai, il 31 gennaio scade il termine per presentare la richiesta di esenzione
In una nota, il Codacons "ricorda ai cittadini che non posseggono un televisore, che per non ricevere l’addebito del canone Rai 2018 sulla bolletta dell’energia elettrica, devono inviare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di esenzione entro e non oltre la data del 31 gennaio 2018.
In questo modo potranno ottenere l’esonero del pagamento del canone in bolletta per l’intero anno.
E’ consigliabile comunque presentare la dichiarazione entro la fine del mese di dicembre 2017 per evitare l’addebito in bolletta della prima rata del canone 2018".
L'associazione dei consumatori ricorda, inoltre, "che la dichiarazione ha una validità annuale e che, se si possiedono i requisiti, occorre presentarla ogni anno"
"Per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il canone tv per uso privato viene addebitato direttamente sulla bolletta elettrica (10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno).
In caso di esistenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica, vi è una presunzione che il Cittadino detenga un apparecchio tv.
Per superare tale presunzione è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).
Anche l’erede può utilizzare il modello per dichiarare che non è presente alcun apparecchio televisivo nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata al defunto".
Il Codacons evidenzia, indine, "che la dichiarazione può essere presentata: direttamente dai contribuenti (per mezzo dell’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia); tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.
La modulistica, accompagnata da a un valido documento di riconoscimento, potrà essere inoltrata anche:
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