Martedì 16 giugno scade il termine del pagamento delle imposte comunali Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa servizi indivisibili).
A tal fine, il settore Servizi finanziari-tributi di Palazzo De Nobili ha reso note tutte le informazioni utili per i contribuenti che è possibile visualizzare, nella loro integralità, sul sito www.comunecatanzaro.it.
L’Imu non è dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie):
A) dell’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
B) dell’ unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze;
C) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
D) della casa coniugale assegnata al coniuge, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) dell’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo di Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
F) dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L.n.557/93;
G) dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
H) dell’unità immobiliare, non classificata nelle categorie A/1,A/8,A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;
I) dell’ unità immobiliare, una ed una sola, posseduta (proprietà o usufrutto) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
L’Imu è dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie):
A) dell’abitazione principale categoria catastale A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze, a cui spetta una detrazione di € 200,00. La detrazione è rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione ed al numero dei soggetti passivi residenti.
B) degli altri fabbricati;
C) dell’aree edificabili;
D) dei terreni agricoli.
Per i Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola, spetta, dall’imposta dovuta determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis,D.L.201/2011, una detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza del suo ammontare (D.L. n.4/2015)in Legge –34/2015).
La Tasi è dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie):
degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, già assoggettate ad aliquota IMU del 6 ‰;
delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dell’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze, già assoggettate ad aliquota IMU del 6‰ non devono pagare la TASI.
Le unità immobiliari diverse delle abitazioni principali e le aree edificabili, già assoggettate ad aliquota IMU del 10,6‰, non devono pagare la TASI.