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Polizia Municipale. Siluro di un gruppo di agenti sulla Giunta Falcomatà: "Regolamento vergognoso"

Tensione, fibrillazione, malcontento: sono questi gli elementi che si raccolgono a piene mani dando ascolto alle considerazioni ed alle riflessioni di un folto drappello di agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria che hanno accolto con scarso, scarsissimo, favore, contenuto e filosofia del nuovo Regolamento varato dalla Giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà. "Con delibera n. 12 del 08/02/2016 - spiegano iniziando una precisa disamina- l'Esecutivo cittadino ha proposto al Consiglio Comunale l’approvazione di un nuovo regolamento della Polizia Municipale. A tal proposito è doveroso stigmatizzare il comportamento della Giunta che demanda al Consiglio l’approvazione di un Regolamento che concerne la riorganizzazione degli uffici, materia di sua competenza. Evidentemente ha preferito coinvolgere l’intero Consiglio Comunale per avallare un regolamento pregno di illegittimità. E’ quantomeno vergognoso da chi predica legalità e trasparenza tutti i giorni proporre un atto del genere". "Già da una prima lettura, infatti, chiunque riesce ad evidenziare - sostengono rimanendo ancorati a questioni di principio prima di scendere nel merito dell'atto formale- le macroscopiche irregolarità, gli errori e le illegittimità. Sarebbe bello sapere a quale grande esperto si è rivolta la Giunta per formare un atto privo dell’ABC del diritto e se i tanti avvocati che la costituiscono, sindaco in testa, non siano in grado di capire che norme regolamentari non possono modificare norme di livello superiori (regionali e statali), a meno che non lo si faccia volontariamente per favorire l’uno o l’altro dipendente a discapito della legalità di cui si vanta. Fa specie inoltre che a relazionare e quindi a presentare alla Giunta un tale atto sia stato l’assessore alla Legalità Giovanni Muraca". "E’ giusto - rivendicano gli agenti focalizzando l'attenzione su alcuni snodi cruciali del documento - che la popolazione sappia da chi è amministrata e pertanto procediamo ad una breve analisi delle norme violate". Prima di tutto, rimarcano: "Si contempla il cambio della denominazione da Corpo di Polizia Municipale a Corpo di Polizia Locale. Variazione illegittima in quanto sia ai sensi dell’art. 1 della Legge Quadro n. 65/86 e sia ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 24/90 le funzioni di polizia locale possono essere svolte dai Comuni attraverso l’istituzione del Corpo di Polizia Municipale. Tra l’altro, tale amena modifica oltre che giuridicamente infondata comporterebbe un inutile aggravio di spesa per le necessarie modifiche di tutte le insegne sui veicoli, sul vestiario, sugli arredi del Comando, dei segnali distintivi, delle tessere di servizio, ecc. ecc. (violazione di legge)". Una seconda tappa nella Via Crucis del Regolamento è indicata nell'art. 2, comma 3, che "esclude la possibilità che il Corpo possa essere posto alle dipendenze di un Dirigente che non abbia lo status di appartenente alla Polizia Locale.  E’ vero esattamente il contrario, in quanto lo status di appartenente alla Polizia Municipale si acquista con il conferimento dell’incarico da parte del Sindaco e non può ovviamente  preesistere. A conferma di ciò si fa presente che il comma 221 art. 1 della ultima legge di stabilità (2016), testualmente recita: 'Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale' (violazione di legge)". Proseguendo nel rosario delle doglianze il gruppo di Vigili Urbani si sofferma sull'articolo 4 che, secondo quanto da essi stessi sostenuto, "viola palesemente, il combinato disposto dell’art. 57 del Codice di Procedura Penale, e dell’art. 5 della L. 65/86, dove si stabilisce molto chiaramente che sono ufficiali di polizia giudiziaria i responsabili di servizio o del corpo e gli addetti al coordinamento e controllo. E’ evidente, pertanto, che quest’articolo, istituendo la nuova figura del sottufficiale, travalica i limiti della competenza del regolamento comunale e dei poteri dell’Ente, invadendo materie che sono, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, di competenza dello Stato. (violazione di legge, per carenza di competenza, più volte sancita dalla Corte Cosituzionale)". E ancora, in un filo apparentemente ininterrotto di incongruenze ed errori rilevati dagli uomini e dalle donne in divisa: "l’art. 5 riporta una definizione abrogata dal D.lgs. 285/92,  ovvero il rilevamento degli incidenti stradali ai fini giudiziari. La dicitura 'ai fini giudiziari' è stata eliminata con il nuovo codice della strada rendendo quindi obbligatorio il rilevamento di incidenti stradali a qualsiasi titolo e non solo ai fini giudiziari (violazione di legge)". "Con l’art. 8 - è un ulteriore passaggio della 'requisitoria' tecnicamente dettagliata - viene istituito un nuovo servizio, modificando di fatto la macrostruttura dell’Ente, approvata con delibera di G.M. n. 125 del 31.07/2015. Di esclusiva competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale". L'ennesimo abbaglio, a parere degli appartenenti al Corpo, è ravvisabile nel comma 3 art. 11, relativo alla figura del Comandante. Esso "stabilisce che in sua assenza, vacanza, impedimento o malattia, previo provvedimento del Sindaco viene sostituito dal vice comandante ed in assenza di questi dall’ufficiale con più elevata anzianità. Tale previsione è in evidente contrasto con l’art. 52 del D. Lgs. 165/2001 che prevede espressamente che 'per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti……'; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza (violazione di legge).  Inoltre il criterio di sostituzione del vice comandante, in caso di sua assenza, è in contrasto con le previsioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, infatti l’eventuale sostituto è da individuarsi tra gli Istruttori Direttivi Specialisti Area di Vigilanza  - Responsabili di servizio e non secondo il solo criterio dell’anzianità tra gli Istruttori Direttivi". Nell’art. 12 - altro motivo di controversia - il vice comandante viene posto al di fuori di ogni servizio, frapponendolo tra il comandante e i responsabili dei vari servizi e creando pertanto una nuova 'figura' che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente non prevede. Tale figura anomala, non si rinviene né nella legge n.65/86  di riordino della Polizia Municipale, né nella legge regionale n. 24/1190, né nel CCNL (violazione di legge). Il nuovo regolamento ha istituito distintivi di grado per gli appartenenti al Corpo difformi in modo clamoroso  da quelli previsti dalla Legge Regionale n. 24/1990 (violazione di legge)". "Con l'art. 21 - è l'ultimo tassello dei rilievi circostanziati mossi dagli agenti - in maniera del tutti illegittima viene disciplinata l’articolazione dell’orario di lavoro. Materia di esclusiva competenza dirigenziale, in qualità di datore di lavoro, violando così il D.lgs. 165/2001 (TUPI). Con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del nuovo regolamento e quindi con l’impiego di tutto il personale, compreso quello non idoneo ai servizi esterni impiegato in ufficio, in regime di turnazione vi sarebbe  un aumento della spesa di circa 130.000,00 euro annui , senza alcun vantaggio per la cittadinanza (violazione di legge)". La bocciatura è inappellabile, le contestazioni non sembrano concedere alcun appiglio giustificativo: "Un tale regolamento, come facilmente comprensibile, danneggia sia gli appartenenti al Corpo che la cittadinanza tutta e sicuramente - è convinzione granitica della schiera di Vigili - sarà censurato dal Ministero dell’Interno a cui deve essere inviato a norma dell’art. 11 della legge 65/86, in quanto va oltre le competenze del Consiglio e della Giunta".

 

 

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