Case popolari, verso il cambiamento delle regole
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Punta a rivisitare la normativa per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (disciplinata dalla legge regionale n. 32 del 1996), “semplificando le procedure ed accorciando i tempi per la redazione delle graduatorie definitive”. E’ la proposta di legge a firma dei consiglieri regionali Domenico Battaglia, (Pd), primo firmatario, Giuseppe Aieta (Pd), Domenico Bevacqua (Pd), Mauro D’Acri (Oliverio Presidente), Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti) Michelangelo Mirabello (Pd), Flora Sculco (Calabria in rete) e Franco Sergio (Oliverio Presidente). La ratio è quella di “innovare la disciplina vigente, alla luce dell’attuale contesto socio-economico, introducendo nuovi parametri a garanzia dei principi di giustizia e di parità di trattamento ed a salvaguardia dell’esercizio dei diritti”. Si tratta di modifiche ed integrazioni a norme di carattere ordinamentale che non comportano maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio della Regione Calabria. Il testo - spiegano i proponenti - è aperto ai suggerimenti e ai contributi dell’Anci, dell’Aterp e delle associazioni sindacali di categoria”. “Tra i passaggi cruciali: l’innalzamento del reddito annuo complessivo dagli attuali 12.394,96 euro a 14.460,79 euro, per poter concorrere all’assegnazione di un alloggio di e.r.p.. Aggiornamento che giunge dopo l’ultimo, operato nel 1999, e che accresce il limite massimo, tenendo conto dell’aumento considerevole del costo della vita in questi decenni, dell’impoverimento dei ceti medi della popolazione calabrese e della crisi economica in atto”. La rivisitazione mira anche, affermano i proponenti, “ad una migliore e più chiara definizione delle nozioni di particolari categorie sociali quali il ‘portatore di handicap’ e la ‘famiglia di recente formazione’”. Quanto ai requisiti per l’assegnazione degli alloggi, ai concorrenti è richiesta: la residenza anagrafica da almeno sei mesi nel Comune cui si riferisce il Bando di concorso; non essere titolari di un contratto di comodato d’uso gratuito su un alloggio adeguato; e, richiamandosi alla Legge 513/77, non trovarsi nella condizione di occupazione “senza titolo” di un alloggio di e.r.p. Tranne alcune casistiche (pubbliche calamità o sgombero di unità abitative pericolanti o a causa di problematiche gravi per l’ordine pubblico), la sussistenza dei requisiti prescritti varrà anche per le assegnazioni, in via provvisoria e temporanea, disposte dai sindaci. Emendamento che, secondo i firmatari, “supererà la pratica invalsa negli ultimi anni, soprattutto nei Comuni capoluogo di provincia, dove si è ricorso ad un uso spropositato ed abnorme di questo strumento legislativo, con centinaia di assegnazioni temporanee di alloggi e.r.p. in deroga alla normativa vigente che hanno portato ad un aumento considerevole dei casi di occupazione 'senza titolo', trascorsi i due anni dall’assegnazione”. Sempre rispetto ai requisiti per l’assegnazione degli alloggi, si stabilisce che l’ammissione per i cittadini extracomunitari avvenga solo se questi ultimi risultino in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno almeno biennale (così come prevede il D.Lgs n. 286/98 , art.40 , comma 6), eliminando quindi dalla normativa attualmente vigente, la condizione di reciprocità stabilita da convenzioni o trattati internazionali. Altri aspetti salienti dell’articolato sono le innovazioni procedurali “a garanzia dell'esercizio del diritto. Vi rientra l’innalzamento del termine da 30 a 60 giorni per la presentazione delle domande di assegnazione, proprio per consentire ai concorrenti di poter allegare la documentazione comprovante le condizioni oggettive dell’alloggio in cui si risiede (se richieste nelle domande di partecipazione), facilitando e velocizzando così il lavoro delle Commissioni nell’assegnazione dei punteggi e nella predisposizione delle graduatorie definitive”. Modificati anche i termini entro i quali i Comuni devono procedere alla definizione delle graduatorie provvisorie relative ai bandi di concorso pubblicati. Nell’ipotesi del mancato rispetto dei termini, i Comuni dovranno trasmettere le domande pervenute direttamente alle Commissioni per la formulazione delle graduatorie definitive. “Rafforzate dunque le garanzie per il rispetto della procedura che risulta così più snella e celere consentendo di arrivare, in tempi certi e ragionevoli, alla pubblicazione delle graduatorie definitive e, dunque, all’assegnazione degli alloggi” sostengono Battaglia, Aieta, Bevacqua, D’Acri, Giudiceandrea Mirabello, Sculco e Sergio. Cambia anche il termine entro cui le Commissioni devono deliberare le graduatorie definitive relative ai bandi di concorso pubblicati dai Comuni. Riformulato poi il limite di reddito complessivo del nucleo familiare ai fini dell’assegnazione del punteggio con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito. Per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione, il comma 30 prevede che in caso di morosità superiore a sei mesi (prima il termine era di tre mesi), si proceda alla risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell’assegnazione. Il comma 31 consente agli occupanti senza titolo la possibilità di regolarizzare il rapporto locativo, ai sensi della L.R. n. 8/95, mediante la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate fino ad un massimo di sette anni, e non più cinque. Il comma 32 prevede la possibilità, per gli assegnatari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano morosi nel pagamento dei canoni di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, di poter sanare la propria posizione debitoria versando quanto dovuto attraverso apposite rateizzazioni fino a un massimo di otto anni. Tale norma vale anche per presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l’effettivo reddito complessivo del nucleo familiare percepito fino agli ultimi cinque anni. Viene altresì riconosciuta all’ATERP regionale e ai Comuni la possibilità di redigere ulteriori piani di vendita (nella misura massima prevista dalla legge 560/93 e successive modifiche ed integrazioni) e di trasmetterli alla Regione entro il 31 marzo 2017. Sia per quanto concerne la decadenza che per l’annullamento dell’assegnazione, è prescritto il parere vincolante delle Commissioni “chiamate ad esercitare un maggiore controllo sui Comuni, riducendo così sostanzialmente i ricorsi dinanzi al Tribunale della Giustizia amministrativa”.
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